02 marzo 2016 10:40

Nel dibattito sul disegno di legge Cirinnà approvato dal senato e ora all’esame della camera, che introdurrà in Italia la possibilità di contrarre un’unione simile al matrimonio per le persone dello stesso sesso, si è molto discusso della stepchild adoption, ovvero del diritto di adottare il figlio naturale del coniuge, previsto per le coppie eterosessuali unite in matrimonio. L’articolo 5 del disegno di legge Cirinnà, che prevedeva la stepchild adoption anche per le coppie omossessuali, è stato eliminato dal ddl, perché era avversato dai senatori del Nuovo centrodestra che hanno invece appoggiato le unioni civili durante la votazione in senato.

In questa occasione si è tornato a parlare delle difficoltà in Italia di adottare un minore anche per le coppie eterosessuali sposate. In Italia nel 2014 erano ospitati nelle comunità di accoglienza 19.245 minori, ma la maggior parte di loro non era stato dichiarato adottabile.

Non sono stati diffusi dati ufficiali sui minori che sono ospitati dai centri di accoglienza e che sono stati dichiarati adottabili, ma solo stime fatte dalle associazioni che si occupano del tema. Secondo le stime del Centro italiano aiuti all’infanzia, i minori adottabili nel 2014 erano 1.397, di cui 278 abbandonati alla nascita. Le adozioni nazionali in un anno sono state tra le mille e le 1.300. E anche le adozioni internazionali non sono molte: nel 2015 sono state 2.100 (secondo l’associazione Ai.Bi.). Il 50 per cento in meno rispetto al 2010. Costi elevati, trafile burocratiche molto lunghe, tempi dilatati, la mancanza di una banca dati nazionale dei bambini adottabili, sono tra le cause della diminuzione delle adozioni in Italia.

Chi può adottare un minore in Italia

La legge che regola le adozioni in Italia è la legge 184 del 1983 (modificata dalla legge 149 del 2001). L’attuale governo ha detto che riformerà la norma, giudicata obsoleta. La legge stabilisce che in Italia possono adottare un minore solo coppie eterosessuali che hanno contratto il matrimonio da almeno tre anni (nei tre anni possono essere conteggiati eventuali periodi di convivenza precedente al matrimonio, che siano dimostrabili). La differenza di età tra genitori adottivi e figli adottati non deve essere inferiore a 18 anni e superiore a 45 anni per un genitore e 55 per l’altro. Questo limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli o se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo. Non possono adottare un figlio le coppie di fatto, le coppie omosessuali e le persone single. Le coppie che vogliono adottare un bambino devono dimostrare di non essere separate e di essere in grado di mantenere economicamente il minore.

La procedura per adottare un minore

La prima tappa che una coppia di aspiranti genitori adottivi deve superare è l’ottenimento dell’idoneità all’adozione. La coppia deve presentare una serie di documenti alla cancelleria del tribunale dei minori della città nella quale è residente. Tra i documenti da presentare: dichiarazione dei redditi, certificato di nascita e di matrimonio, dichiarazione di assenso da parte dei genitori dei coniugi, certificato del casellario giudiziale, atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale o di fatto, certificato di salute del medico curante.

Entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, se i requisiti fissati dalla legge sono rispettati, il giudice minorile trasmette la documentazione ai servizi territoriali. Entro quattro mesi dall’invio della documentazione, i servizi territoriali devono conoscere la coppia e stilare un rapporto da inviare al tribunale dei minori nel quale valutano la capacità di prendersi cura del minore e la disponibilità, oltreché la situazione socioeconomica della coppia.

Entro due mesi dalla ricezione della relazione, il tribunale può convocare i coniugi e, se lo ritiene opportuno, può disporre ulteriori approfondimenti. Al termine il giudice decide se rilasciare l’idoneità all’adozione per la coppia. A questo punto, la coppia in possesso dell’idoneità, deve cominciare entro un anno la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi a uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.

Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo necessario per l’adozione internazionale. In questa fase l’ente autorizzato si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto dalla coppia. L’ente, una volta ricevuta dall’autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e li assiste in tutte le pratiche necessarie.

Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l’ente trasmette gli atti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando che sussistono i requisiti previsti dalla Convenzione dell’Aja. L’ente autorizzato trasmette tutta la documentazione, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia.

A questo punto la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l’ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l’adozione è conforme alle disposizioni della Convenzione dell’Aja. Dopo che il bambino è arrivato in Italia, e ha trascorso con i genitori adottivi un eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l’ordine, da parte del tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro della sua famiglia adottiva. Dal momento in cui i genitori ottengono l’idoneità all’adozione alla conclusione del processo di adozione possono passare diversi anni.

I single possono adottare in Italia?

La regola generale esclude i single dalle adozioni. Questo vale sia per l’adozione nazionale sia per l’adozione internazionale. Tuttavia nel 2005 la corte costituzionale, investita del caso di una donna italiana non coniugata che aveva richiesto l’adozione di una bambina bielorussa in stato di abbandono nel suo paese di origine, bisognosa di cure mediche tempestive, con la quale aveva instaurato nel tempo un rapporto consolidato di convivenza e affetto, si pronunciò nel senso dell’ammissibilità dell’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale (l’ordinanza 347 del 2005). La corte ha cioè ritenuto possibile l’adozione internazionale da parte delle persone non coniugate nei seguenti casi:

  • Quando tra la persona non coniugata e il minore straniero orfano di padre e di madre esiste un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori, nel caso di adozione di un minore orfano di padre e di madre, in condizione di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, numero 104.
  • Nel caso di adozione di un minore con difficoltà a essere adottato. Per esempio nel caso in cui, per le caratteristiche d’età o di salute, fisica o mentale, del minore, non si riesca a individuare una coppia che abbia le caratteristiche adeguate alle necessità del minore.
  • L’adozione internazionale del single è possibile solo se nel paese d’origine del minore è ammessa l’adozione da parte di persone non coniugate e se l’autorità del paese d’origine deciderà che l’adozione da parte del single corrisponde all’interesse del minore.

Le coppie omosessuali possono adottare?

No, in Italia le coppie omosessuali al momento non possono sposarsi, né adottare minori. Il senato ha approvato un disegno di legge che introduce nell’ordinamento le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Il progetto di legge ora passa alla camera. La norma non prevede la possibilità di adottare minori per le coppie omosessuali, nemmeno nel caso che il minore sia il figlio naturale di uno dei due partner che hanno contratto l’unione civile.

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