13 marzo 2017 16:36

Il 13 marzo è cominciata alla camera dei deputati la discussione sulla proposta di legge 1142 sul testamento biologico chiamata “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, che è stata già esaminata dalla commissione affari sociali della camera. La proposta di legge affronta i temi del consenso informato e del fine vita, ma non prevede né pratiche di suicidio medicalmente assistito né sedazione palliativa profonda. Per questo è considerata da alcune associazioni solo un primo passo, parziale, verso una normativa che permetta anche in Italia, come in altri paesi del mondo, il ricorso a tecniche di suicidio medicalmente assistito. L’ostacolo è che per molti parlamentari e partiti di orientamento cattolico bisogna considerare la nutrizione e l’idratazione come trattamenti vitali e non come terapie. Ecco in sette punti cosa prevede il progetto di legge.

  • La proposta di legge si compone di sei articoli. Il primo detta le linee generali sul consenso informato, prevedendo che nessun trattamento sanitario possa essere cominciato o proseguito se non c’è il consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Nella relazione di cura vengono coinvolti – se il paziente lo desidera – anche i suoi familiari oppure una persona di sua fiducia. Viene, inoltre, disciplinato il diritto all’informazione, cioè il diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo a proposito della diagnosi, della prognosi, dei benefici e dei rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, le possibili alternative e le conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico.
  • Nella proposta di legge è sancito il diritto della persona di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni e d’indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni al suo posto. Sia il rifiuto sia la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico.
  • Il consenso deve essere dato in forma scritta oppure attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
  • Nel progetto di legge è previsto che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere possa rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia. Inoltre ognuno potrà chiedere che sia interrotto il trattamento, comprese la nutrizione e l’idratazione artificiali. Con una norma di garanzia viene stabilito che il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario non possono comportare l’abbandono terapeutico.
  • L’articolo 2 detta le regole per l’espressione del consenso da parte dei minori e degli incapaci. Per i minori il consenso informato al trattamento sanitario è espresso dai genitori o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo quale scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona. Per l’interdetto il consenso è espresso dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile.
  • L’articolo 3 disciplina le disposizioni anticipate di trattamento (Dat), cioè l’atto in cui ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere potrà esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Il dichiarante può anche indicare una persona di fiducia che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Le disposizioni anticipate di trattamento devono essere redatte con un atto pubblico, con una scrittura privata oppure con una videoregistrazione.
  • L’articolo 4 prevede la possibilità di definire rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

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