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Cinque osservazioni critiche sulla riforma costituzionale

Il presidente del consiglio italiano Matteo Renzi a Roma, il 27 luglio 2016. (Simona Granati, Corbis/Getty Images)

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Gentile redazione,

da assidui e attenti lettori della vostra rivista ci preme segnalarvi che la ricostruzione in cinque punti della proposta di riforma costituzionale apparsa sul sito di Internazionale il 26 settembre 2016 ci è sembrata lacunosa in merito ad alcuni aspetti, a nostro avviso particolarmente critici, del testo di legge su cui il 4 dicembre saremo chiamati a pronunciarci attraverso il voto referendario.

  1. In generale si trascura di specificare che gli articoli modificati dalla riforma Boschi sono 47, più di un terzo della carta. Dal 1948 a oggi i cambiamenti apportati alla costituzione nel corso degli anni sono stati molto più contenuti, e spesso hanno modificato uno o pochissimi articoli. Per avere un termine di paragone, ricordiamo che la riforma più invasiva che ha riguardato il testo costituzionale, l’infausta modifica del titolo V, ha toccato 17 articoli. Inoltre il parlamento che ha messo mano a una tale riforma è stato eletto con una legge giudicata incostituzionale dalla corte costituzionale (sentenza n. 1 del 2014), la quale ha evidenziato che il legame tra corpo elettorale ed eletto si è alterato profondamente e che un parlamento così slegato dai cittadini avrebbe potuto rimanere in carica solo in virtù del principio della continuità dello stato. Ora, per quanto si voglia dilatare quest’ultimo è davvero arduo farvi rientrare nientemeno che la modifica di quasi un terzo della costituzione.
  2. Al primo punto della ricostruzione si omette che questo nuovo senato (non elettivo e a composizione variabile a seconda della durata dell’incarico dei sindaci e dei consiglieri regionali che ricoprirebbero d’ora in poi la carica di senatori) dovrebbe votare paritariamente insieme alla camera per numerosi tipi di leggi (articolo 70) tra cui quelle costituzionali, quelle che determinano le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane, e che inoltre il nuovo senato eserciterà la sua funzione su ciò che concerne la materia europea (articoli 55 e 80), che riguardano molteplici aspetti della vita di un paese membro.
  3. Ancora, si dimentica di segnalare che con la riforma Boschi il parlamento passerebbe da due possibili procedure legislative a un numero non ancora ben individuato di procedure alternative (secondo alcuni 7, secondo altri 9, secondo altri ancora 10 o 11). Anche questa incertezza sul numero di procedure è di per sé rivelatrice: gli stessi costituzionalisti, infatti, non sono in grado di elaborare un’interpretazione certa e unanime del nuovo testo costituzionale.
  4. Rispetto al titolo V si trascura di ricordare che la riforma in alcuni casi ripartisce in modo ambiguo le materie. Per quanto riguarda, per esempio, il patrimonio culturale (articolo 117) se da un lato la tutela e la valorizzazione sarebbero in capo allo stato, dall’altro la promozione spetterebbe alle regioni, con conseguenti conflitti di competenza davanti alla corte costituzionale onde definire l’incerto confine tra “valorizzazione” e “promozione”. Anche in materia di salute, il ritorno della competenza legislativa in capo allo stato – che tanto ha entusiasmato il mondo della sanità – riguarda solo le “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute”, mentre resta alle regioni la competenza in materia di “organizzazione dei servizi sanitari e sociali”, il vero punto debole del sistema da cui discende l’impossibilità di garantire a tutti un uguale diritto alla salute.
  5. Si dimentica di sottolineare che la nuova riforma darebbe al governo il potere (articolo 120) di commissariare gli enti locali per dissesto finanziario (potere che nel 2013 gli era stato negato dalla sentenza n. 219 della corte costituzionale), e quello di poter applicare la cosiddetta “clausola di supremazia” anche rispetto alle materie di competenza regionale (articolo 117). L’impressione generale è che la riforma abbia modificato l’equilibrio dei poteri senza ripensare a un bilanciamento adeguato.

In conclusione, dietro un’apparente semplificazione in nome della “governabilità” a noi sembra si celi il pericolo di un caos istituzionale in cui a restare al comando sia di fatto un solo potere: quello dell’esecutivo. Un rischio accresciuto dal legame tra l’Italicum e la riforma Boschi, che amplifica i suoi perniciosi effetti in termini di concentrazione del potere nel capo del governo e di indebolimento dell’autonomia delle istituzioni di garanzia. Ricordiamo, infine, che osservazioni molto simili a queste sono state mosse da un appello di 56 costituzionalisti (tra cui ben 11 presidenti emeriti della corte).

Da lettori di Internazionale, ci auguriamo che queste puntuali osservazioni trovino spazio nelle vostre pagine.

Salvatore Settis
Tomaso Montanari
Maurizio Viroli
Alessandro Pace
Gianni Ferrara
Gaetano Azzariti
Paolo Maddalena
Massimo Villone
Luigi Ferrajoli
Alberto Lucarelli
Enzo Di Salvatore
Geminello Preterossi

Anna Fava
Anna Falcone
Nicola Capone
Marica Di Pierri
Daniela Palma
Sandro Mezzadra
Luca Nivarra
Maurizio De Stefano
Mario Rusciano
Massimo Angrisano
Antonio Locoteca
Nicola Mandirola
Mirko Canevaro
Gabriella Argnani Viroli
Roberto Passini
Aldo Pappalepore
Giovanni Lamagna
Patrizia Gentilini
Giovanni Malatesta
Paola Lattaro
Paola Gargiulo
Nunzia Di Maria
Giovanna Ferrara
Vincenzo Benessere
Alessandra Caputi
Angelo Genovese
Antonio Locoteca
Wanda D’Alessio
Massimo Amodio
Raffaella Dellitto

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