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Cosa succede a Roma dopo le dimissioni del sindaco Marino

Il sindaco dimissionario Ignazio Marino dietro una finestra del Campidoglio, a Roma, l’8 ottobre del 2015. Ha appena dovuto rinunciare al suo mandato. (Massimo Percossi, Ansa)

Ignazio Marino, che era sindaco della capitale dal 12 giugno del 2013, si è dimesso. Dopo una giornata di incontri e pressioni da parte del Partito democratico e di Sinistra ecologia e libertà – i due partiti che lo sostenevano – in serata ha annunciato la sua rinuncia con una lettera ai cittadini romani e poi con un videomessaggio che ha pubblicato sul suo profilo Facebook. E ora? Che cosa succede a Roma?

  • Le dimissioni del sindaco sono regolate dall’articolo 53 del Testo unico degli enti locali (Tuel).
  • Le dimissioni presentate dal sindaco al consiglio comunale diventano efficaci e irrevocabili dopo venti giorni dalla loro presentazione, periodo durante il quale il sindaco dimissionario può sempre ritirarle. Durante questi venti giorni, sindaco, giunta e consiglio hanno solo poteri di ordinaria amministrazione.
  • Trascorso questo periodo, comincia la procedura di scioglimento del consiglio comunale e cessano tutte le cariche politiche e gli incarichi ad personam. Il procedimento di scioglimento è completato, entro novanta giorni, da un decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro dell’interno.
  • Entro questi tre mesi, il prefetto Franco Gabrielli – già incaricato dal governo di assistere il sindaco nell’organizzazione del Giubileo – deve indicare un commissario straordinario. Un decreto del presidente della repubblica deve ratificare la scelta.
  • Il commissario ha il compito di amministrare il comune fino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, da tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge (di solito in primavera).
  • Durante il periodo di scioglimento, il commissario unisce in sé tutti i poteri degli organi del comune (sindaco, giunta e consiglio) e quindi può compiere qualunque atto, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione.
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