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Tutti i problemi del decreto sicurezza

Studenti e attivisti protestano davanti al parlamento, Roma, 23 aprile 2026 (Zuma press/Agf)

Il 24 aprile la camera ha approvato in maniera definitiva il secondo decreto sicurezza del governo Meloni. Contestualmente l’esecutivo ha dato il via libera a un altro decreto per correggere il primo, come era stato richiesto dal capo dello stato, in particolare sulla norma che prevede un compenso per coloro che riescono a ottenere il rimpatrio volontario di una persona migrante.

Il decreto è stato approvato dalla camera a meno di ventiquattr’ore dalla scadenza del termine per l’approvazione, che avrebbe imposto un nuovo passaggio al senato. L’opposizione aveva fatto ostruzionismo, costringendo i parlamentari a una maratona notturna che ha ritardato l’approvazione del decreto, che alla fine è avvenuta intorno a mezzogiorno del 24 aprile con 162 voti a favore, 102 contrari e un astenuto. L’opposizione ha cantato Bella ciao, canzone simbolo della resistenza, definendo la giornata “una pagina buia della storia italiana” e dicendo di essere stata costretta a votare “una norma incostituzionale, con uno strappo col Quirinale”.

Alle 17 dello stesso giorno, il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha promulgato il primo decreto e ha emanato il secondo, ma permangono dei dubbi sulla costituzionalità delle norme.

Il 20 aprile Mattarella aveva convocato il sottosegretario Alfredo Mantovano al Quirinale e aveva fatto capire che avrebbe potuto non firmare la legge se non fosse stata modificata.

In particolare al centro della discussione c’era l’emendamento in base al quale gli avvocati che offrono consulenza e informazioni a chi presenta domanda di rimpatrio volontario avrebbero ricevuto un compenso di circa 600 euro per ognuno degli assistiti effettivamente rimpatriati.

Nel testo si faceva riferimento anche ad accordi da stipulare “con il Consiglio nazionale forense” (Cnf), cioè con l’organo di rappresentanza degli avvocati, incaricato di versare i compensi ai legali che collaborano. L’emendamento ha scatenato subito le proteste dell’opposizione e ha determinato l’intervento dello stesso Cnf che ha sottolineato di “non essere mai stato informato di questo coinvolgimento” e ha chiesto al parlamento di eliminare la modifica.

Ma poi tutte le associazioni di avvocati come l’Asgi o l’Unione delle camere penali hanno chiesto una modifica dell’emendamento accusandolo di mettere in discussione l’autonomia dell’avvocatura, un approccio che non si vedeva dai tempi del regime fascista. Legare la retribuzione degli avvocati all’ottenimento di un risultato (dell’agenda politica del governo in carica) è sembrato contrario all’indipendenza dell’avvocatura, che deve essere al servizio dei suoi assistiti e che deve garantire il diritto di difesa a tutti, a prescindere dall’orientamento politico dei governi.

Il decreto approvato il 24 aprile prevede il contributo di 615 euro per chi assiste un migrante nella pratica di rimpatrio volontario, ma indipendentemente dall’esito della richiesta. Il contributo inoltre non è più esclusiva degli avvocati.

Potrebbero beneficiarne anche le associazioni, che di solito si occupano di queste pratiche. I termini della collaborazione con il ministero dell’interno li deciderà un decreto ministeriale. È stato eliminato il coinvolgimento esplicito del Consiglio nazionale forense, che si era detto estraneo alla misura e aveva dichiarato una mobilitazione permanente insieme alle camere penali. Il budget stanziato è di 1,4 milioni fino al 2028.

Questo decreto, come il precedente convertito in legge nel giugno del 2025, trasforma il diritto penale in uno strumento di gestione del consenso e dell’ordine pubblico, mettendo insieme categorie diverse: persone migranti, minorenni, attivisti, autori di reati comuni.

Il capitolo centrale del pacchetto riguarda la limitazione della libertà di protesta. Sono previste perquisizioni straordinarie e fermi di polizia fino a dodici ore, senza controllo dell’autorità giudiziaria, solo per il fatto di essere una persona sospettata di essere pericolosa sulla base di una valutazione fatta dal funzionario di polizia. Questo tipo di misure superano per gravità anche le normative emergenziali adottate negli anni settanta e sono accusate da molti di essere incostituzionali.

Trasforma l’omesso preavviso al questore per manifestazioni pubbliche da contravvenzione penale a illecito amministrativo, con sanzioni che vanno da mille a diecimila euro. Estende la punibilità anche a chi organizza riunioni tramite piattaforme digitali o gruppi chiusi.

In caso di condanna per reati gravi (terrorismo, strage, omicidio, devastazione e saccheggio commessi durante assembramenti), il giudice può disporre il divieto di partecipare alle manifestazioni per un periodo da 1 a 3 anni (o pari alla pena se superiore a tre anni).

Il prefetto può individuare zone urbane colpite da gravi e ripetuti episodi di criminalità. In queste aree è disposto l’allontanamento (daspo urbano) di persone denunciate negli ultimi cinque anni per specifici reati, si passa al daspo urbano usato contro gli attivisti.

Infine, le nuove norme contribuiscono a tutelare di più gli agenti di polizia che per motivi di legittima usino un’arma o compiano reati.

Questo articolo è tratto dalla newsletter Frontiere.

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