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Il blocco navale che non è un blocco navale

Un’operazione di soccorso degli umanitari di Ocean Vicking al largo della Libia, 16 gennaio 2026 (Sameer Al Doumy, Afp)

Poco dopo il via libera del parlamento europeo alle due riforme per l’adozione di una lista comune di paesi di origine sicura e gli accordi bilaterali con stati non europei considerati sicuri per esternalizzare le procedure d’asilo, il governo italiano ha approvato un nuovo disegno di legge (ddl) sull’immigrazione che prevede una serie di misure molto restrittive. Il ddl ora dovrà essere discusso in parlamento.

Tra le proposte approvate c’è quella che alcuni componenti dell’esecutivo chiamano “blocco navale”. In realtà il testo non prevede lo schieramento di navi militari per fermare gli arrivi di migranti o di navi umanitarie, ma la possibilità da parte del governo di vietare l’ingresso nelle acque territoriali italiane alle imbarcazioni delle ong. Secondo il diritto del mare, il blocco navale vero e proprio è un atto di guerra compiuto con delle navi militari per ragioni di sicurezza nazionale. Nel ddl si pensa a un divieto d’ingresso di durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta e fino a un massimo di sei mesi, “nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale”.

Ascolta | La puntata del podcast Il Mondo sulla stretta dell’Europa e dell’Italia contro i migranti

La minaccia è intesa come “rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale, pressione migratoria eccezionale, tale da compromettere la gestione sicura dei confini, emergenze sanitarie di rilevanza internazionale ed eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza”.

Il divieto è disposto con una delibera del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno. Le persone migranti a bordo di imbarcazioni sottoposte a questo vincolo possono essere condotte anche in paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stretto degli accordi, che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, dove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel paese di appartenenza. In caso di violazione sono previstemulte fino a cinquantamila euro.

I precedenti

Non è la prima volta che l’Italia attua politiche simili: nel giugno 2018, quando era al ministero dell’interno, il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato i porti italiani “chiusi” alle navi umanitarie, costringendole a raggiungerne altri più lontani in Europa. Nel 2019 il divieto è stato messo nero su bianco in quello che è stato definito decreto sicurezza bis, che vietava l’attracco alle navi umanitarie.

Ma diverse ong hanno disatteso quel divieto, per esempio la SeaWatch guidata dall’allora comandante Carola Rackete o la Open Arms guidata da Marc Reig. Le organizzazioni umanitarie e i due comandanti si sono appellati alle leggi del mare, e cioè alle convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, come la convenzione di Amburgo, la Unclos, la Sar e la Solas. Questi testi obbligano a soccorrere chi è in difficoltà e impongono agli stati di cooperare per rendere le operazioni di salvataggio e approdo più rapide e sicure.

Carola Rackete è stata arrestata dopo l’attracco sul molo di Lampedusa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma è stata poi scarcerata e il procedimento contro di lei è stato archiviato proprio perché è stato riconosciuto che l’obbligo di soccorso è più importante di qualsiasi altra legge nazionale.

Per la Open Arms è intervenuta addirittura la procura di Agrigento, che ha messo sotto sequestro la nave e ha permesso ai naufraghi di attraccare. La procura ha accusato il ministro di sequestro di persona e abuso d’ufficio per avere impedito ai naufraghi di attraccare, nonostante i tribunali amministrativi avessero annullato i divieti imposti dal ministro.

Salvini è stato definitivamente assolto il 17 dicembre del 2025. La cassazione ha riconosciuto che nel caso Open Arms c’era stata una violazione della legge, in particolare in relazione al diritto d’asilo, ma ha ritenuto che questo elemento non fosse sufficiente per affermare la responsabilità penale di Salvini. Secondo il procuratore generale non erano dimostrati tutti gli elementi richiesti per configurare i reati contestati, a partire dal dolo, ossia la consapevole volontà di commetterli. Probabilmente per evitare contenziosi giudiziari contro singoli ministri, il nuovo ddl prevede che la decisione dell’interdizione sia dell’interno consiglio dei ministri.

Le organizzazioni non governative impegnate nel soccorso in mare hanno reagito con un comunicato congiunto, dicendo che si tratta solo dell’ultimo atto di una serie di misure per criminalizzare le operazioni di soccorso. “Dopo la legge Piantedosi e il decreto flussi arriva un’altra stretta al soccorso civile nel Mediterraneo da parte del governo Meloni. Un insieme di misure che non mirano a governare i flussi di persone in movimento, ma a colpire e bloccare le navi umanitarie con il risultato di aumentare il numero di chi perde la vita in mare”, hanno scritto.

Le ong ancora attive (Alarmphone, Emergency, Medici senza frontiere, Mediterranea saving humans, Open arms, SeaWatch, ResQ people saving humans, Sos humanity, Sos Mediterranee) assicurano che continueranno a operare nel rispetto del diritto internazionale per prestare soccorso e salvare vite umane, “senza girarsi dall’altra parte”. La portavoce di SeaWatch, Giorgia Linardi, ha detto che loro disobbediranno al nuovo disegno di legge, aggiungendo che l’organizzazione ha pronta una nuova imbarcazione per compiere soccorsi.

Secondo alcuni giuristi, se l’applicazione della norma dovesse significare il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane alle navi delle ong e il trasferimento forzato delle persone in altri paesi non europei con cui l’Italia ha stretto degli accordi bilaterali per esternalizzare il diritto di asilo, si configurerebbe una violazione dell’articolo 33 della convenzione di Ginevra sui rifugiati, l’articolo 10 e 13 della costituzione italiana, oltre che la violazione di diverse norme internazionali che regolano il soccorso in mare.

Questo articolo è tratto dalla newsletter Frontiere.

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