Il 10 febbraio il parlamento europeo ha dato il via libera a due modifiche del regolamento europeo sulle procedure di asilo e alla cosiddetta lista dei paesi sicuri di cui si discuteva da tempo. I richiedenti asilo provenienti da Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia saranno sottoposti a procedure di asilo accelerate, perché secondo le istituzioni europee provengono da paesi considerati sicuri.

Anche gli stati candidati ad aderire all’Unione europea saranno ritenuti sicuri. Inoltre, i governi europei potranno concludere accordi con paesi extraeuropei che definiscono “sicuri” per esternalizzare le domande di asilo, come aveva già provato a fare l’Italia con l’Albania.

La proposta di riforma, fortemente voluta dal governo italiano, è stata appoggiata dai partiti di destra, ma anche dal Partito popolare europeo (Ppe). Il ministro dell’interno italiano Matteo Piantedosi ha commentato dicendo che l’approvazione delle due riforme è “un successo” per l’Italia. Mentre le associazioni che si occupano di immigrazione e asilo giudicano il testo un fallimento e denunciano lo svuotamento del diritto di asilo in Europa.

“Per la prima volta avremo una lista europea di paesi di origine sicuri. Queste procedure hanno meno garanzie ed espongono le persone a un rischio di espulsione”, ha commentato il Consiglio italiano dei rifugiati (Cir).

Le associazioni che fanno parte del tavolo asilo e immigrazione hanno espresso una “forte preoccupazione per un’evoluzione normativa che mette a rischio il cuore del diritto d’asilo nell’Unione europea. Chiediamo alle istituzioni europee e nazionali di fermare questo processo di smantellamento delle garanzie, di rispettare gli obblighi internazionali e di rimettere al centro la tutela dei diritti fondamentali delle persone in cerca di protezione. Il diritto d’asilo è una responsabilità giuridica e politica che l’Unione europea non può eludere”.

Il nuovo concetto di paese terzo sicuro “abbassa ulteriormente gli standard di protezione. La sicurezza viene valutata sulla base di requisiti minimi e formali, senza una verifica concreta dell’effettiva tutela dei diritti, in aperta contraddizione con gli standard della convenzione di Ginevra del 1951”.

Si rafforzano così i meccanismi di inammissibilità delle domande di asilo, consentendo trasferimenti verso paesi terzi anche in assenza di qualsiasi legame reale con il richiedente o in presenza di un accordo bilaterale per l’ammissione dei richiedenti asilo, addirittura in paesi dove la persona non è mai stata e prima che sia garantito un ricorso effettivo.

Contenziosi giudiziari

“Davvero qualcuno di quelli che ha votato pensa che l’Egitto e la Tunisia siano paesi terzi sicuri? Non basta ascoltare le testimonianze delle persone vendute dalle guardie tunisine alle milizie libiche nel sud della Tunisia per capire che quel paese è sicuro solo per chi compie crimini contro l’umanità?”, chiede Filippo Miraglia, portavoce dell’Arci.

“L’Egitto è un paese sicuro per gli amici del regime, non certo per chi non la pensa come Al Sisi e critica il suo governo. Questi ultimi rischiano di scomparire per sempre o vedersi rinchiusi senza processo nelle terribili prigioni del regime. Ma evidentemente la realtà per i politici che hanno votato questi due provvedimenti è insignificante e conta di più la propaganda”, conclude Miraglia.

I due regolamenti costituiscono una modifica regressiva di regolamenti sulle procedure di asilo non ancora entrati in vigore, varati nel 2024 in attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, che erano ritenuti troppo “garantisti” dalla maggioranza che si è formata nel parlamento europeo, con la saldatura tra i popolari e le destre populiste.

“Si svuota di fatto non solo la portata effettiva del diritto d’asilo, ma si cancellano i diritti fondamentali delle persone in caso di rimpatrio forzato nel paese di origine, dopo procedure sommarie e senza un esercizio effettivo dei diritti di difesa”, ha commentato il giurista esperto di immigrazione Fulvio Vassallo Paleologo. “I ricorsi contro i dinieghi non sospenderanno le espulsioni verso paesi ritenuti sicuri, le persone potranno subire la privazione della libertà e perfino del diritto alla vita”.

Molti sostengono che dopo l’entrata in vigore di questo nuovo regolamento sarà possibile per l’Italia portare a compimento il progetto di cooperazione con l’Albania. Ma secondo Fulvio Vassallo Paleologo non è così: “Rimarranno ancora garanzie giurisdizionali e diritti di difesa che non possono essere cancellati e la stessa Unione europea dovrà esprimersi sui singoli accordi bilaterali, nel tentativo di raggiungere criteri uniformi di negoziazione con i paesi terzi, criteri concordati che oggi appaiono assai lontani, anche per ragioni meramente economiche”.

Secondo il giurista, il modello Albania rimane ancora privo di una copertura legale a livello europeo e lo stesso vale per i progetti di legge sul cosiddetto blocco navale, che il governo italiano sta cercando di inserire in nuovi progetti di legge, nonostante per il momento sia contrario a diverse norme nazionali e internazionali.

Un nuovo disegno di legge

Il 12 febbraio, poche ore dopo il voto del parlamento europeo, il governo italiano ha approvato un nuovo disegno di legge molto restrittivo sull’immigrazione che prevede il cosiddetto blocco navale. Su iniziativa del ministero dell’interno in casi di pressione migratoria potrà essere vietato l’ingresso delle imbarcazioni umanitarie con a bordo migranti nelle acque italiane.

È prevista la possibilità d’interdizione di durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta e fino a un massimo di sei mesi, dell’attraversamento del limite delle acque territoriali, “nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale”.

La minaccia è intesa come “rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale, pressione migratoria eccezionale, tale da compromettere la gestione sicura dei confini, emergenze sanitarie di rilevanza internazionale ed eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza”. L’interdizione è disposta con una delibera del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno. I migranti a bordo di imbarcazioni sottoposte al divieto possono essere condotti anche in paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato accordi.

Questa novità in realtà è in contrasto con molte leggi internazionali sul soccorso in mare sottoscritte dall’Italia e quindi la sua applicazione potrebbe essere contestata in sede giudiziaria. Le ong che dovessero violare il blocco andranno incontro a cinquantamila euro di multa e a fermi amministrativi.

Il testo prevede anche restrizioni ai ricongiungimenti familiari e ulteriori limitazioni alle persone migranti trattenute nei centri di permanenza per il rimpatrio, come il divieto di usare i telefoni e di filmare la situazione all’interno delle strutture.

Si restringono le categorie di familiari per i quali si può chiedere il ricongiungimento. Per esempio ci sarà l’obbligo di trascrizione in Italia del matrimonio contratto all’estero. Sono esclusi i figli maggiorenni a carico in condizioni d’invalidità totale. E lo sono anche i genitori a carico se sono senza figli nel paese di origine o se hanno più di 65 anni. È prevista la sostituzione del parametro reddituale, oggi legato all’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare, con quello previsto per accedere al gratuito patrocinio.

Saranno più restrittive le condizioni di reddito necessarie per chiedere il ricongiungimento, quindi sarà necessario dimostrare di guadagnare di più di quello che è richiesto al momento.Per i minori stranieri non accompagnati viene modificata la cosiddetta legge Zampa e si abbassa da 21 a 19 anni l’età fino alla quale il ragazzo straniero può fruire del percorso di accoglienza. Ulteriori disposizioni riguardano i rimpatri volontari assistiti e la nomina del tutore. L’ingresso e soggiorno per motivi di studio per minori stranieri sarà consentito solo per ragazzi che hanno più di quattordici anni.

Questo testo è tratto dalla newsletter Frontiere.

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