09 marzo 2015 18:27

Alla camera è in corso l’esame del testo del disegno di legge di riforma costituzionale approvato in prima lettura dal senato l’8 agosto 2014. Le principali modifiche alla costituzione riguardano il superamento del bicameralismo perfetto, per cui il parlamento continuerà a essere formato da camera dei deputati e senato della repubblica, ma i due organi avranno composizione e funzioni diverse.

Senato. Non sarà più eletto dal popolo, ma diventa un organo elettivo di secondo grado, composto al massimo da cento senatori, rispetto ai 315 previsti dalla costituzione attuale. Novantacinque sono eletti dai consiglieri regionali e dai sindaci del territorio e altri cinque possono essere nominati dal presidente della repubblica per 7 anni. Si aggiungono gli ex presidenti della repubblica in qualità di senatori a vita.

Il ruolo del senato. L’esercizio della funzione legislativa congiunta rimane solo per un ristretto numero di leggi: riforme costituzionali, leggi costituzionali, leggi elettorali degli enti locali e del parlamento, ratifiche dei trattati internazionali, leggi sui referendum popolari. Per gli altri provvedimenti l’esame al senato diventa facoltativo e si può concludere con delle proposte di modifica, ma l’approvazione definitiva delle leggi avviene alla camera dei deputati.

Voto a data certa. Nel processo legislativo s’introduce un’opzione che consente al governo di chiedere alla camera di votare entro sessanta giorni un disegno di legge essenziale per l’attuazione del programma.

Titolo V. Viene modificata la ripartizione delle competenze tra stato e regioni. Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.

Referendum. Le firme necessarie per la richiesta di referendum abrogativo restano 500mila, con il quorum di partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto. In caso si arrivi a 800mila firme il quorum si abbassa alla maggioranza dei votanti delle ultime elezioni. Per le leggi di iniziativa popolare il requisito di 50mila firme necessarie per la presentazione si alza a 150mila.

Elezione capo dello stato. È il parlamento in seduta comune che elegge il capo dello stato, ma senza delegati regionali. Cambiano i quorum: dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti e, dall’ottavo, la maggioranza assoluta.

Soppressione di enti. Si prevede la soppressione del consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e della previsione costituzionale delle province, che non saranno più menzionate nella costituzione e le cui funzioni sono state distribuite tra le regioni, i comuni e, nelle aree metropolitane, le città metropolitane.

Le fasi dell’approvazione:

  • Il disegno di legge è stato approvato al senato lo scorso 8 agosto.
  • Durante un primo esame alla camera a febbraio sono già stati modificati molti articoli.
  • Il 10 marzo la camera vota il disegno di legge, che deve poi tornare al senato. Se viene approvato da entrambe le camere ci sarà un secondo esame in cui non sono ammesse modifiche, ma solo il voto favorevole o il respingimento a maggioranza assoluta.
  • Se la riforma non viene approvata con una maggioranza di almeno due terzi in entrambe le camere può essere sottoposta a referendum popolare. In questo tipo di referendum non è previsto un quorum, cioè un numero minimo di elettori per essere ritenuto valido.

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