29 aprile 2024 11:58

Il 23 aprile 2024, a palazzo Chigi, il consiglio dei ministri italiano si è occupato anche di tecnologia e ha approvato, su proposta della presidente del consiglio Giorgia Meloni e del ministro della giustizia Carlo Nordio lo “schema di disegno di legge recante disposizioni e delega al governo in materia di intelligenza artificiale”. Il testo si può leggere integralmente qui. Come avviene per tutti i disegni di legge, anche questo dovrà essere messo in calendario per eventuali modifiche e per l’approvazione dalle commissioni delle due camere del parlamento. È prematuro fare considerazioni definitive, ma si possono già notare alcune tendenze importanti.

L’approccio antropocentrico alle tecnologie, preso in prestito da varie altre bozze di regolamenti nel mondo, è molto importante, così come le dichiarazioni di intenti rispetto alla libertà, al pluralismo e così via.

Tre articoli (17, 18 e 22) evidenziano, come accade di frequente su tematiche importanti, l’intenzione del governo di centralizzare alcune decisioni grazie a una serie di deleghe. Per fare ragionamenti più ampi su queste deleghe e su come agiscano nell’ordinamento italiano è utile leggere almeno la premessa del lungo lavoro pubblicato dalla corte costituzionale nel 2018. La delega è ammissibile e usata da tempo, spesso per velocizzare l’attuazione di direttive europee. Rimane, però, una deroga alla separazione dei poteri.

L’accentramento inizia con l’articolo 17 che vincola il governo a predisporre e aggiornare la strategia nazionale per le ia e prosegue con l’articolo 18 che fa diventare autorità di controllo sulle intelligenze artificiali le agenzie della presidenza del consiglio dei ministri per l’Italia digitale (Agid) e per la cybersicurezza nazionale (Acn).

Se passerà il testo attuale, il governo avrà la possibilità di legiferare su tutto ciò che riguarda la formazione e le intelligenze artificiali: il modo in cui verranno introdotte e insegnate le ia nel sistema scolastico italiano, nei corsi universitari, negli istituti musicali e coreutici; sull’alfabetizzazione a questi strumenti; sulla formazione professionale; sulla ricerca; sulle regole in caso di finalità illecite, con la possibilità di introdurre nuovi reati; su misure che possano contribuire a “inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale”. La dicitura “contenuti generati illecitamente” è talmente vaga da risultare poco comprensibile. L’interesse per tutto ciò che è formativo sembra parte del progetto di occupazione culturale della destra italiana.

Comunque sia, se il testo verrà approvato così com’è, tutti questi ambiti verranno sottratti al dibattito pubblico e al processo di dibattimento parlamentare.

A proposito di contenuti prodotti con le ia (art. 23 e 24), si si afferma che quelli generati o modificati artificialmente dovranno essere marchiati con una filigrana che li indichi. Le eccezioni sono le opere a carattere evidentemente “creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi”. Si sancisce la possibilità di proteggere con diritto d’autore anche le opere create con ia “purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile”.

L’articolo 12 entra nel merito di come le ia vengono usate nelle professioni intellettuali, consentendole “esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”.

Su Altalex, la giornalista Claudia Morelli scrive che questo approccio sembra violare “lo statuto della libertà e di responsabilità professionale che si esplica anche attraverso i mezzi di supporto”. E aggiunge che “nel settore della giustizia [articolo 14, ndr], stupisce la delega al ministero della giustizia senza alcuna menzione al ruolo del Csm”.

A questo proposito, vedremo messi al bando i deepfake e l’eventuale uso delle ia verrà ritenuto aggravante di reato. Il disegno di legge si occupa anche delle ia nella sanità. Il trattamento di dati, compresi quelli personali, per la ricerca e sperimentazione scientifica, per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie viene ritenuto di interesse pubblico. L’uso delle ia nella sanità dev’essere non discriminatorio e i pazienti devono essere informati delle scelte tecnologiche.

Per i minori di quattordici anni si prevede che l’uso delle ia avvenga solo con la supervisione e il consenso dei genitori. Infine, il testo ipotizza un investimento di un miliardo di euro sulle infrastrutture.

Leggere e analizzare il modo in cui anche il governo italiano vuole legiferare chiarisce molto bene la natura politica delle decisioni che verranno prese sulle intelligenze artificiali. Da un punto di vista di progettazione della legge, il rischio che si intravede è quello della rapida obsolescenza. Come si distinguerà, per esempio, un lavoro fatto parzialmente da un essere umano e parzialmente da una macchina?

Questo testo è tratto dalla newsletter Artificiale.

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