05 ottobre 2016 15:58

Il 29 settembre Matteo Renzi ha annunciato di essere disposto a rimettere in discussione la legge elettorale, l’Italicum, contestato anche all’interno del suo partito, il Partito democratico, pur di salvare la riforma costituzionale.

L’Italicum è stato criticato perché concederebbe troppo potere al partito vincitore e quindi all’esecutivo. Ma cosa prevede l’Italicum? E cosa c’entra con la riforma costituzionale?

Il 1 luglio 2016 la nuova legge elettorale è entrata in vigore dopo essere stata approvata in via definitiva dal parlamento il 4 maggio 2015. La legge riguarda solo l’elezione della camera dei deputati, perché la riforma costituzionale che sarà sottoposta a referendum il 4 dicembre prevede l’abolizione del senato come camera elettiva. Ecco cosa prevede l’Italicum.

  • Premio di maggioranza e sbarramento. La lista o il partito che ottiene più del 40 per cento al primo turno (o che vince al ballottaggio) prende il premio di maggioranza: 340 seggi su 630. I 290 seggi rimanenti devono essere assegnati agli altri partiti. Se nessuno riesce a superare il 40 per cento si procede al ballottaggio tra i due partiti o coalizioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. La soglia di sbarramento per entrare in parlamento è fissata al 3 per cento.
  • Collegi. Le 27 circoscrizioni attuali saranno sostituite da venti circoscrizioni elettorali, suddivise in cento collegi plurinominali. In ogni collegio, in media di circa seicentomila abitanti ciascuno, verranno presentate delle liste composte da sei o sette candidati. In Trentino-Alto Adige e in Valle d’Aosta si voterà invece con i collegi uninominali.
  • Preferenze. Nella prima stesura della legge le liste erano bloccate, cioè i candidati andavano eletti nell’ordine in cui comparivano nella lista. Nel testo approvato è previsto che solo i capolista siano bloccati, mentre dal secondo candidato in poi ci sono le preferenze. Ogni elettore potrà esprimere al massimo due preferenze.
  • Multicandidature. I capolista potranno candidarsi in più di un collegio elettorale, fino a un massimo di dieci.
  • Voto di genere. Ogni elettore potrà esprimere al massimo due preferenze: in questo caso dovrà votare per una donna e per un uomo, pena l’annullamento della seconda preferenza. È libero invece di esprimere una sola preferenza (o nessuna). Nell’ambito di ogni circoscrizione (che in parte coincide con le regioni) le donne o gli uomini capolista non possono essere più del 60 per cento del totale.

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