19 ottobre 2015 17:24

Il 14 ottobre il disegno di legge Cirinnà bis è arrivato per la prima volta in aula al senato, dove tornerà a metà novembre per la discussione. Il disegno di legge, che per la prima volta nel nostro paese prevede una forma di riconoscimento per le coppie gay, ha scatenato diverse polemiche all’interno della maggioranza. Il Nuovo centrodestra ha annunciato che chiederà il voto segreto sulla norma e la ministra delle riforme costituzionali Maria Elena Boschi ha detto che il Partito democratico (Pd) lascerà libertà di coscienza ai suoi rappresentanti. Molti senatori di orientamento cattolico, anche all’interno del Pd, si oppongono alla legge. Ecco cosa prevede la norma:

Unioni civili per le coppie omosessuali

  1. Il disegno di legge è diviso in due capi: nel primo capo si parla delle unioni civili tra due persone dello stesso sesso, nel secondo invece si parla del riconoscimento della convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso o tra persone di sesso diverso.
  2. L’articolo 1 della norma (all’interno del primo capo) prevede l’istituzione di un riconoscimento specifico, chiamato unione civile per le coppie omosessuali. “Le disposizioni del presente capo istituiscono l’unione civile tra le persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale”. Di fatto la legge inserisce nel diritto di famiglia un nuovo istituto, diverso dal matrimonio, ma che si può equiparare al matrimonio per diritti e doveri previsti, che si applica solo alle coppie gay.
  3. Le unioni civili possono essere stipulate tra due persone maggiorenni dello stesso sesso che s’incontrano davanti a un ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni.
  4. Non possono contrarre l’unione civile persone già sposate o che hanno già contratto un’unione civile; persone a cui è stata riconosciuta un’infermità mentale; oppure persone che sono tra loro parenti.
  5. Coloro che hanno contratto l’unione civile possono decidere se scegliere uno dei cognomi come cognome comune e dove fissare la loro residenza comune.
  6. Con l’unione civile tra persone dello stesso sesso, “le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni”.
  7. Per sciogliere l’unione civile si deve ricorrere al divorzio.
  8. Nell’articolo 5 della norma viene prevista la possibilità di adottare il figlio o la figlia del proprio coniuge. Questo articolo permette la cosiddetta step child adoption: cioè la possibilità di adottare solo il figlio o la figlia del proprio partner, non di accedere ad altre forme di adozione.

Convivenza di fatto

  1. Nel secondo capo della legge si parla invece del riconoscimento della convivenza di fatto sia tra coppie di omosessuali sia tra coppie di eterosessuali.
  2. La convivenza di fatto viene riconosciuta alla coppie di maggiorenni che vivono insieme e che non hanno contratto matrimonio o unione civile.
  3. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di malattia, di carcere o di morte di uno dei due coniugi.
  4. Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante in caso di malattia o di morte.
  5. Nel caso di morte di uno dei due conviventi che ha anche la proprietà della casa di convivenza comune, il coniuge superstite ha il diritto di stare nella casa per altri due anni o per il periodo della convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni. Se nella casa di convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei coniugi il coniuge che sopravvive alla morte dell’altro può rimanere nella casa comune per almeno tre anni. E inoltre in caso di morte il coniuge superstite ha il diritto di succedere all’altro coniuge nel contratto d’affitto.
  6. I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro.
  7. Il contratto di convivenza può essere sciolto per: accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona e morte di uno dei contraenti.
  8. In caso di scioglimento del contratto di convivenza il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

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