29 marzo 2017 14:51

Il 29 marzo la camera ha approvato in via definitiva la legge per la protezione dei minori stranieri non accompagnati. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 375 voti a favore, 13 contrari e 41 astenuti. Nel 2016 più di 25.800 minori, tra cui anche bambini con meno di dieci anni di età, sono arrivati in Italia via mare senza genitori o figure adulte di riferimento, più del doppio rispetto al 2015 quando erano 12.360. Dall’inizio dell’anno, secondo le stime di Save the children, sono arrivati più di 3.360 minori, di cui almeno tremila non accompagnati. Ecco cosa cambia con la nuova legge.

  • Per la prima volta sono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell’età e dell’identificazione, garantendone l’uniformità a livello nazionale. Prima dell’approvazione del disegno di legge non esisteva infatti un provvedimento di attribuzione dell’età, che d’ora in poi sarà invece notificato sia al minore sia al tutore provvisorio, assicurando così anche la possibilità di ricorso. È garantita inoltre maggiore assistenza, prevedendo la presenza dei mediatori culturali durante tutta la procedura.
  • È regolato il sistema di accoglienza integrato tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori, all’interno delle quali i minori possono risiedere non più di trenta giorni, e sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (Sprar), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri non accompagnati.
  • È prevista per tutti la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle autorità competenti nel superiore interesse del minore e sono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore sia al tutore. La competenza sul rimpatrio assistito passa inoltre da un organo amministrativo, la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore.
  • Spariscono i permessi di soggiorno usati per consuetudine o mai usati, come per esempio il permesso di soggiorno per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, e si fa invece riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
  • Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di “tutori volontari” disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare a ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata. La legge promuove poi lo sviluppo dell’affido familiare come strada prioritaria di accoglienza rispetto alle strutture.
  • Sono previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come per esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della nomina del tutore e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possieda un permesso di soggiorno. È prevista infine la possibilità, esercitata al momento sulla base di un vecchio decreto, di assistere i neomaggiorenni fino ai 21 anni di età qualora ci sia bisogno di un percorso più lungo di integrazione in Italia.
  • Per la prima volta sono sanciti anche per i minori stranieri non accompagnati il “diritto all’ascolto” nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, e il diritto all’assistenza legale, avvalendosi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della pubblica amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.
  • Una particolare attenzione viene infine dedicata dalla legge ai minori vittime di tratta, mentre sul fronte della cooperazione internazionale l’Italia si impegna a favorire tra i paesi un approccio integrato per la tutela e la protezione dei minori.

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