26 febbraio 2016 16:34

Il maxiemendamento al disegno di legge Cirinnà approvato il 25 febbraio dal senato con 173 sì, 71 no e nessuna astensione prevede l’introduzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in Italia, ma contiene una seconda parte che regolamenta per la prima volta a livello nazionale le coppie di fatto, sia eterosessuali sia omosessuali. In molte città italiane esistevano già dei registri delle coppie di fatto, ma non esisteva una legge nazionale sulla materia. Cosa prevede questa parte della norma:

  • La convivenza di fatto viene riconosciuta alla coppie di maggiorenni, sia eterossessuali sia omosessuali, che vivono insieme e che non hanno contratto un matrimonio civile o un’unione civile.
  • I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di detenzione di uno dei due.
  • In caso di malattia o di ricovero i conviventi hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, con le stesse regole previste nel matrimonio e nell’unione civile.
  • Ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante, con poteri limitati o assoluti, per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporta incapacità d’intendere e di volere.
  • Nel caso di morte ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante per quanto riguarda la donazione di organi, funerali, le modalità di trattamento del corpo. Questa designazione può avvenire attraverso uno scritto autografo oppure in forma verbale davanti a un testimone.
  • Nel caso di morte di uno dei due conviventi che ha anche la proprietà della casa comune, il partner superstite ha il diritto di stare nell’abitazione per altri due anni, o per il periodo della convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni. Se nella casa di convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei due, il conviventeche sopravvive alla morte dell’altro può rimanere nella casa comune per almeno tre anni. E inoltre in caso di morte il partner superstite ha il diritto di succedere all’altro coniuge nel contratto d’affitto. Questo diritto si estingue in caso di una nuova convivenza con un’altra persona, o in caso di matrimonio o unione civile.
  • I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro: il contratto può essere redatto in una scrittura privata o con un atto pubblico che poi deve essere registrato da un notaio o da un avvocato, il quale deve comunicare al registro anagrafico comunale l’atto.
  • Il contratto di convivenza può contenere l’indicazione della residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni.
  • Il contratto di convivenza è nullo, se indica dei termini o delle condizioni.
  • Il contratto di convivenza può essere sciolto per: accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona, e morte di uno dei contraenti.
  • In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi, che si trova in stato di bisogno, il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
  • La convivenza non dà diritto alla pensione di reversibilità.

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