13 agosto 2015 09:14

Mentre in Europa continuano senza sosta gli arrivi di profughi dal Corno d’Africa, dall’Africa occidentale e dal Medio Oriente, in Francia dal 29 luglio 2015 è in vigore la riforma del diritto d’asilo. Approvata in via definitiva dall’assemblea nazionale lo scorso 15 luglio, la nuova legge ridurrà i tempi dell’intera procedura, che attualmente sono interminabili (fino a due anni).

Le inefficienze della vecchia legge erano tali che tanti potenziali rifugiati, tra cui i siriani e gli eritrei, esitavano ad avviare in Francia le pratiche, perché, a differenza di quanto accade in Germania o in Svezia, la registrazione della loro domanda non implicava in alcun modo di poter ottenere in tempi rapidi un posto in un centro di accoglienza.

A testimonianza di questa cattiva reputazione, la Francia nel 2014 è stata uno dei pochi paesi dell’Unione europea ad aver assistito a un calo delle domande (-2,6 per cento, per un totale di 64.536).

Abbreviando i tempi di attesa, il testo presentato dal ministro dell’interno Bernard Cazeneuve mira non solo a facilitare la vita ai richiedenti asilo, ma anche (e soprattutto) a far sì che i respinti possano tornare più rapidamente nel loro paese d’origine, impedendogli di stabilirsi a lungo in Francia.

Ecco cosa cambia.

Semplificazione della presentazione delle domande. Fino a oggi la registrazione della domanda avveniva in più tappe: i richiedenti asilo dovevano presentarsi una prima volta in prefettura, poi ottenere da parte di un’associazione riconosciuta dallo stato una “domiciliazione”, ossia un indirizzo (questo poteva richiedere qualche settimana, ma a volte anche diversi mesi), poi tornare in prefettura per un appuntamento che era fissato nel migliore dei casi quattro settimane dopo, durante il quale venivano rilevate le impronte digitali.

A volte era necessario un terzo appuntamento in prefettura per ritirare la pratica di richiesta d’asilo vera e propria. In totale, questa procedura richiedeva in media da uno a quattro mesi. Nella riforma la legge non solo elimina l’obbligo di domiciliazione preliminare, ma istituisce anche degli “sportelli unici” che assumono le funzioni della prefettura e dell’ufficio francese per l’immigrazione e l’integrazione (Ofii) e che riducono i tempi di registrazione a tre giorni.

L’ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (Ofpra) entra subito in gioco, a meno che la persona non sia rimandata nel primo paese dell’Unione europea nel quale è entrata. In assenza di ostacoli, il prefetto rilascia un attestato di richiesta d’asilo con valore di permesso di soggiorno. Nella stessa sede, l’Ofii gli propone un alloggio e un sussidio che tiene conto delle sue risorse, della sua situazione familiare e del tipo di alloggio che le è stato assegnato, secondo delle tabelle definite per decreto.

Un avvocato durante il colloquio. Dopo che la domanda è stata registrata, la persona ha a sua disposizione 21 giorni per mandare la sua storia all’Opfra, che a sua volta convoca il richiedente per un colloquio.

Quel momento è decisivo, perché è in quell’occasione che il richiedente asilo spiega il motivo per cui è dovuto fuggire dal suo paese. Il funzionario dell’Ofpra gli pone delle domande per capire la sua situazione e confermare le sue dichiarazioni. Un interprete traduce. Novità: il colloquio può svolgersi in presenza di un avvocato o di un’associazione riconosciuta. Il colloquio può essere registrato o verbalizzato. L’Opfra può richiedere che la persona riceva una visita medica.

Più procedure accelerate. La legge aumenta le possibilità di presentare una “procedura accelerata” che prevede che la domanda sia esaminata entro tre settimane dalla sua presentazione.

Questo rischia di far aumentare il numero di rifiuti, poiché il dispositivo è riservato alle pratiche giudicate a priori in modo sfavorevole. Il prefetto può chiedere questa procedura se il richiedente asilo rifiuta di farsi prendere le impronte per il sistema Eurodac, mente sulla sua identità oppure “ostacola una misura di allontanamento”, o infine in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico.

L’Opfra fa ricorso alle procedure accelerate se la persona proviene da un “paese di origine sicura” o chiede un riesame della sua situazione. Di propria iniziativa, l’ufficio può inoltre collocare qualcuno in procedura accelerata se la richiesta è considerata “senza pertinenza” o “evidentemente infondata”. Al contrario, può rallentare una pratica se lo straniero è “vulnerabile”.

Tra i casi di irricevibilità ci sono le richieste che dipendono dal regolamento di Dublino, quelle avanzate da un beneficiario di protezione internazionale in un paese dell’Unione europea o da un rifugiato in un paese terzo che gli assicura una protezione effettiva, e i riesami senza nuovi dati. Può infine chiudere una pratica se la persona non invia gli elementi della sua domanda o non si presenta al colloquio.

Il ricorso alla corte nazionale per il diritto d’asilo (Cnda). Fino a oggi, con la procedura accelerata il ricorso non aveva l’effetto di sospendere l’esecuzione della misura di allontanamento.

D’ora in poi lo avrà, allineandosi alla procedura generale. Sussistono tre eccezioni: in caso di una decisione di irricevibilità, di chiusura della procedura o di permanenza in un centro. L’intervento della Cnda è regolamentato per ridurne la durata: la corte d’ora in poi sarà costretta a deliberare nel giro di cinque mesi se si tratta di una procedura normale, e di cinque settimane con giudice unico in caso di procedura accelerata. Il termine per presentare un ricorso resta di un mese.

Alloggio assegnato dallo stato. I richiedenti asilo hanno tutti quanti diritto a un alloggio, in un Cada (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) o in un altro tipo di centro. La riforma è rilevante: lo stato si assume il compito di suddividere le persone su tutto il territorio nazionale in funzione dei posti disponibili. L’Ofii avrà la responsabilità di gestire la procedura. Se il richiedente asilo rifiuta la proposta, può subire una limitazione del sussidio che gli è stato assegnato. Un decreto dovrà precisare il nuovo “schema nazionale e regionale di alloggio”.

Lavoro: nove mesi invece di un anno. L’accesso al mercato del lavoro può essere autorizzato nel momento in cui l’Opfra, per ragioni non imputabili al richiedente asilo, non ha deliberato nell’arco dei nove mesi successivi all’avvio della pratica.

In questo caso, la persona è sottoposta alle leggi che si applicano ai lavoratori stranieri per il rilascio di un permesso di lavoro. In precedenza il termine minimo era di un anno.

Istituzione di un provvedimento di allontanamento per i respinti. Un obbligo di lasciare il territorio francese (Oqtf) può essere emesso nei confronti di persone alle quali è stato rifiutato lo status di rifugiato e che hanno già presentato ricorso.

(Traduzione Giusy Muzzopappa)

Questo reportage è stato pubblicato all’interno del progetto #OpenEurope, un osservatorio sulle migrazioni a cui Internazionale aderisce insieme ad altri nove giornali. Gli altri partner del progetto sono Mediapart (Francia), Infolibre (Spagna), Correct!v (Germania), Le Courrier des Balkans (Balcani), Hulala (Ungheria), Efimerida ton syntakton (Grecia), VoxEurope, Inkyfada (Tunisia), CaféBabel.

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