08 ottobre 2015 18:29

Il Partito democratico e Sinistra ecologia libertà continuano a fare pressioni su Ignazio Marino per convincerlo a lasciare l’incarico di sindaco di Roma. Ma al momento il sindaco vuole andare avanti e affrontare un eventuale voto di sfiducia.

Ecco cosa succede se Marino si dimette.

  • Le dimissioni del sindaco sono regolate dall’articolo 53 del Testo unico degli enti locali (Tuel).
  • Le dimissioni presentate dal sindaco al consiglio comunale diventano efficaci e irrevocabili dopo venti giorni dalla loro presentazione, periodo durante il quale il sindaco dimissionario può sempre ritirarle. Durante i venti giorni sindaco, giunta e consiglio hanno solo poteri di ordinaria amministrazione.
  • Trascorso questo periodo, comincia la procedura di scioglimento del consiglio comunale e cessano tutte le cariche politiche e gli incarichi ad personam. Il procedimento di scioglimento è completato, entro novanta giorni, da un decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro dell’interno.
  • Durante questi tre mesi, sempre con decreto del presidente della repubblica, viene nominato un commissario straordinario (che a Roma dovrebbe essere il prefetto Franco Gabrielli, già incaricato dal governo di assistere il sindaco), i cui poteri sono quelli, messi insieme, del consiglio, della giunta e del sindaco.
  • Il commissario ha il compito di amministrare il comune fino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, da tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge (di solito in primavera).
  • Durante il periodo di scioglimento, il commissario unisce in sé tutti i poteri degli organi del comune (sindaco, giunta e consiglio) e quindi può compiere qualunque atto, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione.

Se Marino non si dimette, il consiglio comunale ha due modi per costringerlo a lasciare l’incarico.

  • Potrebbe procedere a una mozione di sfiducia (regolata dall’articolo 52 del Tuel). La mozione “deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario”.
  • Oppure i consiglieri potrebbero dimettersi e provocare lo scioglimento del consiglio: l’articolo 141 prevede che i consigli comunali siano sciolti, con decreto del presidente della repubblica, in caso di dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri stessi, senza calcolare il sindaco.

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