29 ottobre 2015 12:21

La camera ha approvato il 28 ottobre la proposta di legge sull’introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali. Sul provvedimento ci sono stati 276 voti favorevoli, 20 contrari e 101 astenuti, tra cui quelli di Forza Italia e del Movimento 5 stelle. Il disegno di legge era già passato al senato e ora deve tornarci perché è stato modificato a Montecitorio. Ecco cosa prevede:

Omicidio stradale colposo

  1. Per l’omicidio stradale colposo commesso semplicemente violando il codice della strada continua a essere prevista la reclusione da due a sette anni.
  2. Gli anni di detenzione aumentano per chi causa la morte di una persona durante la guida “in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Sono previsti dai cinque ai dieci anni con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o in caso di condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità sotto certe condizioni, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio), e dagli otto ai dodici anni di reclusione con un tasso alcolemico superiore a 1,5.
  3. Nei casi precedenti, la pena può essere ridotta fino a metà in caso di infrazione del codice stradale da parte della vittima. Aumenta invece se il responsabile dell‘“omicidio” guidava senza patente o con la patente sospesa o revocata, oppure un’auto di sua proprietà priva di assicurazione.
  4. È prevista un’aggravante nel caso in cui il conducente si dia alla fuga dopo l’incidente: la pena può aumentare addirittura di due terzi e non può essere comunque inferiore ai cinque anni di carcere.
  5. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) sarà automaticamente revocata la patente. Se ne può ottenere una nuova solo dopo quindici anni, o dopo trenta se il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale.

Lesioni personali stradali

  1. Per chi ferisce altre persone violando il codice della strada sono previste pene detentive da tre mesi a un anno per lesioni gravi, da uno a tre anni per lesioni gravissime.
  2. Se il fatto è commesso da una persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la reclusione aumenta da tre a cinque anni per lesioni gravi, da quattro a sette per quelle gravissime. Se il tasso alcolemico resta al di sotto della soglia dei 0,8 grammi per litro, o se l’incidente è causato da una condotta di particolare pericolosità, è prevista una pena variabile: da un anno e sei mesi a tre anni per lesioni gravi, e da due a quattro anni per quelle gravissime.
  3. L’aggravante per fuga dopo l’incidente è prevista anche per le lesioni stradali: la pena può aumentare fino a due terzi e non può essere inferiore a tre anni di detenzione.
  4. Anche nel caso di condanna o patteggiamento per lesioni è ritirata la patente, e se ne può ottenere una nuova solo dopo cinque anni.

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