18 giugno 2019 11:35

Il 15 giugno 2019, con la firma del presidente della repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, è entrato in vigore il cosiddetto decreto sicurezza bis, cioè il decreto legge numero 53 su “disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Il decreto, che era stato molto criticato dal Movimento 5 stelle durante la campagna elettorale per le elezioni europee, è stato approvato l’11 giugno dal consiglio dei ministri senza nessuna forma di opposizione, conservando intatto l’impianto di alcuni articoli che erano stati giudicati in contrasto con le norme nazionali e internazionali in materia di soccorso in mare e immigrazione.

Il decreto è strutturato in 18 articoli: i primi cinque riguardano il soccorso in mare, mentre gli altri si occupano di riformare il codice penale e in particolare la gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni. Ecco in sintesi cosa prevede il decreto.

Soccorso in mare

Nell’articolo 1 del decreto si stabilisce che il ministro dell’interno “può limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per ragioni di ordine e sicurezza, ovvero quando si presuppone che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione e in particolare si sia compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Questo articolo in particolare è stato criticato da diversi esperti perché pone una questione di conflitto di competenze tra ministero dell’interno, ministero dei trasporti e delle infrastrutture e ministero della giustizia. È competenza infatti del ministero dei trasporti e delle infrastrutture autorizzare l’entrata di una nave in un porto italiano, inoltre è compito delle procure e quindi del ministero della giustizia aprire un’indagine per un’ipotesi di reato di tipo penale come il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

All’articolo 2 si prevede una sanzione che va da un minimo di diecimila euro a un massimo di cinquantamila euro per il comandante, l’armatore e il proprietario della nave “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. Come sanzione aggiuntiva è previsto anche il sequestro della nave.

All’articolo 4 si prevede lo stanziamento di 500mila euro per il 2019, un milione di euro per il 2020 e un milione e mezzo per il 2021 per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e operazioni di polizia sotto copertura.

Gestione dell’ordine pubblico

Dall’articolo 6 in poi il decreto si occupa della gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni di protesta e sportive: “Si introduce una nuova fattispecie delittuosa, che punisce chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizza – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere”. Sono previste aggravanti “qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”.

Cinque articoli sono poi dedicati “a disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza”. A questo proposito il ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, un contingente massimo di ottocento unità di personale amministrativo non dirigenziale” e a stanziare “3.518.433 euro per il 2019 e 24.629.026 euro per il 2020”.

Nelle manifestazioni sportive è previsto il Daspo (divieto di accesso) per “coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”; “coloro che risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione”; “coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti”.

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