12 giugno 2015 17:04

Più tempo per godere del congedo parentale facoltativo e la possibilità di trasformarlo in part time al 50 percento. Ecco le principali novità per i genitori contenute nel decreto legislativo del Jobs act sulla “conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, che è stato approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri dell’11 giugno.

Congedo retribuito al 30 per cento fino a 6 anni. Sale dal terzo al sesto anno di vita del bambino, il periodo in cui le lavoratrici e i lavoratori potranno usufruire del congedo parentale facoltativo con un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Tra gli impegni presi dal governo, c’è quello di valutare l’estensione anche per i bambini che superano i sei anni, ma solo per le famiglie più povere.

Congedo non retribuito fino ai 12 anni. Si allunga dagli 8 ai 12 anni di età del bambino il periodo in cui i genitori possono sfruttare il congedo parentale non retribuito.

Parità di tutele. Le tutele già previste per i genitori naturali saranno estese ai casi di adozioni e affidamenti. La maternità sarà inoltre garantita anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi.

Part time al 50 per cento. In assenza di determinazioni contrattuali, ciascun genitore potrà scegliere di trasformare il congedo parentale in part time al 50 per cento, cioè godrà di un congedo su base oraria anziché giornaliera “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente”.

Preavviso al datore di lavoro. Si riduce da quindici a cinque giorni il periodo minimo di preavviso al datore di lavoro per esercitare il proprio diritto al congedo parentale. Per l’ipotesi di fruizione su base oraria il termine minimo di preavviso è due giorni, ferma restando la possibilità che i contratti collettivi di lavoro contemplino un termine maggiore.

Telelavoro. Per incentivare il ricorso al telelavoro per cure parentali si prevedono benefici normativi per i datori di lavoro privati.

I tempi dell’entrata in vigore. Le misure, che scatteranno il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta, si applicheranno “in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno medesimo”. Per godere di questi benefici anche negli anni successivi serviranno altri decreti legislativi con la relativa copertura finanziaria (gli oneri calcolati per il 2015 sono 104 milioni).

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