23 dicembre 2020 11:08

Il 18 dicembre il senato ha approvato con una larga maggioranza la conversione in legge del decreto immigrazione, la norma che modifica i cosiddetti decreti Salvini, le due misure che, a partire dal 2018, hanno cambiato radicalmente la legislazione italiana in materia di asilo, soccorso in mare, accoglienza degli stranieri e cittadinanza. L’abolizione dei decreti era stata chiesta da un fronte ampio di associazioni, organizzazioni della società civile e attivisti, soprattutto a partire dall’estate del 2019, quando il Partito democratico era entrato nel governo insieme al Movimento 5 stelle.

In quel momento infatti il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti aveva promesso “discontinuità” rispetto alle politiche migratorie del passato, pur decidendo di entrare nella coalizione di governo con uno dei due partiti che hanno voluto e poi votato i due decreti. Il negoziato per la modifica dei decreti è stato lungo e complicato e solo nell’estate del 2020, anche dopo la decisione della consulta di dichiarare illegittime alcuni articoli contenuti nel primo decreto Salvini, si è accelerato e ha portato all’approvazione del nuovo decreto, il 5 ottobre, anche in seguito ai risultati positivi delle elezioni regionali di fine settembre. Dopo l’approvazione della camera, che ha apportato alcune modifiche, il decreto è passato al senato, che l’ha convertito in legge.

Cosa cambia

Protezione speciale. Si ripristina di fatto un permesso di soggiorno per motivi umanitari che era previsto dal Testo unico sull’immigrazione del 1998, ma si chiama “protezione speciale”. Questo tipo di permesso verrà concesso agli stranieri che presentano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o “risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. La protezione avrà la durata di due anni e non sarà una mera estensione dei permessi per casi speciali introdotti dal primo decreto sicurezza (legge 132/2018). Diventano convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, “ove ne ricorrano i requisiti”, i permessi di soggiorno per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, per assistenza minori.

Espulsione. L’articolo 1 introduce inoltre un nuovo principio di non respingimento o rimpatrio verso uno stato in cui i diritti umani siano violati in maniera sistematica e inoltre impedisce di rimpatriare chi ha una vita consolidata in Italia. “Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, è scritto nel testo. “Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno stato – prosegue il testo – qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”.

Soccorso in mare. Nell’articolo 1 del nuovo decreto si affronta anche il punto più critico e divisivo per il governo: quello del soccorso in mare. Rimane in piedi il principio secondo cui il ministro dell’interno, in accordo con il ministro della difesa e dei trasporti, informando il presidente del consiglio, può vietare l’ingresso e il transito in acque italiane a navi non militari. Tuttavia se queste navi hanno effettuato soccorsi seguendo le convenzioni internazionali, hanno comunicato le operazioni alle autorità competenti (e nel caso di navi straniere al loro stato di bandiera), questo comma non può essere applicato. Se avviene la violazione, inoltre, deve intervenire un magistrato ad appurarlo e al termine di un processo penale possono essere inflitte multe che vanno da 10mila a 50mila euro. L’ammenda amministrativa, che arrivava fino a un milione per chi avesse salvato i migranti in mare, è diventata una multa applicabile solo al termine di un processo penale. Non è più previsto il sequestro della nave.

Registrazione anagrafica.Viene inoltre eliminato il divieto di registrazione alle anagrafi comunali dei richiedenti asilo, a cui sarà rilasciato un documento di identità valido per tre anni. Su questo punto era intervenuta anche la consulta, che a luglio aveva definito incostituzionale la norma che vietava l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, in seguito di ricorsi presentati da molti richiedenti asilo in tutta Italia.

Cpr. Gli stranieri che sono trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ex Cie, in attesa di essere rimpatriati, con il nuovo decreto potranno esserlo fino a un massimo di 90 giorni (precedentemente potevano essere trattenuti per un massimo di 180 giorni), con una possibile proroga di ulteriori trenta giorni per coloro che provengono da paesi con cui l’Italia ha accordi di rimpatrio. In questo caso si ritorna a una situazione precedente a quella dell’approvazione del decreto sicurezza. È introdotta però la flagranza in differita per chi organizza proteste e danneggiamenti all’interno dei Centri per il rimpatrio, questa norma non era presente nel decreto sicurezza.

Sistema di accoglienza. Il sistema di accoglienza Sprar/Siproimi cambia ancora una volta nome e diventa Sistema di accoglienza e integrazione, di fatto viene ripristinato il sistema di accoglienza diffuso gestito dai comuni come sistema prioritario a cui accedono anche i richiedenti asilo e non solo i casi più vulnerabili, i minori e i beneficiari di protezione internazionale. Inoltre vengono distinti i servizi di primo livello per i richiedenti protezione internazionale, che includono l’accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, i corsi di lingua italiana, e i servizi di orientamento legale e al territorio, dai servizi di secondo livello che hanno come obiettivo l’integrazione e includono l’orientamento al lavoro e la formazione professionale. L’adesione al sistema che è gestito dai comuni, sarà sempre su base volontaria e non è prevista nessuna soppressione del sistema prefettizio di accoglienza, quello che ha dato vita ai Centri di accoglienza straordinari (Cas), al centro di scandali per le condizioni di vita al di sotto degli standard minimi.

Cittadinanza. L’attesa massima per la richiesta della cittadinanza fatta da uno straniero naturalizzato in Italia passa da quattro a un anno, prorogabile fino a tre anni. Prima del decreto Salvini era fissata a due anni. Non è abrogata la norma che prevede la revoca della cittadinanza in caso si commettano reati legati al terrorismo, solo per chi la cittadinanza l’ha acquisita.

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