Il 15 febbraio migliaia di donne – da Milano a Bari – sono scese in piazza in tutta Italia con lo slogan “Senza consenso è stupro”, per contestare la rimozione della parola “consenso” dal disegno di legge che dovrebbe riformare l’articolo 609 bis del codice penale sulla violenza sessuale. La riforma avrebbe dovuto adeguare la legge agli standard internazionali secondo cui lo stupro è un atto sessuale compiuto senza “consenso libero e attuale”, come previsto dall’articolo 36 della Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall’Italia nel 2013.

Sulla riforma, anche conosciuta come “ddl stupro”, c’era stata una collaborazione tra parlamentari di opposizione e di maggioranza, che aveva portato all’approvazione di una proposta comunealla camera il 19 novembre 2025.

Ma il 26 gennaio 2026 la presidente della commissione giustizia del senato, la senatrice leghista Giulia Bongiorno, ha modificato il testo rimuovendo la parola “consenso” e inserendo invece una formulazione più ambigua che parla della “volontà di una persona” e di “dissenso”. La modifica mostra il cambiamento di orientamento politico dei partiti della maggioranza, in particolare della Lega, su questa materia, che hanno rotto gli accordi presi nella discussione parlamentare alla camera.

Nell’ultima versione voluta da Bongiorno è scritto: “Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso”.

La versione approvata dalla camera diceva invece: “Chiunque, in assenza di consenso libero, consapevole, inequivocabile e revocabile della persona, compie atti sessuali nei suoi confronti, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”. Lo stupro era inteso come azione sessuale in “assenza di consenso libero e attuale”, ma è diventato atto sessuale “contro la volontà della persona”.

Per come era stata approvata dalla camera, la riforma chiariva che il consenso deve essere:

  • esplicito e volontario, non presunto o dedotto da comportamenti ambigui;
  • attuale, cioè valido nel momento in cui l’atto sessuale avviene;
  • libero, privo di coercizione, intimidazione, manipolazione o incapacità di intendere e volere.

Lo stupro come assenza di consenso è previsto da varie norme e atti giuridici internazionali come la definizione adottata dal tribunale penale internazionale, la raccomandazione generale numero 35 del Comitato della convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (Cedaw), le conclusioni e raccomandazioni del comitato Cedaw nel caso Vertido contro le Filippine, la convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, 2011) e diverse sentenze della Corte europea dei diritti umani (Cedu).

Secondo la formulazione introdotta da Bongiorno, invece, “le donne acconsentono sempre al sesso, a meno che non dicano di no”, spiega Tina Marinari, coordinatrice di Amnesty International Italia. Al momento sono in corso le audizioni in commissione giustizia e successivamente il testo arriverà in aula per la discussione.

Le proteste

La formulazione introdotta dai partiti della maggioranza su proposta della Lega è stata criticata dalle opposizioni, dal movimento transfemminista e dai centri antiviolenza italiani, che alla fine di gennaio hanno annunciato una mobilitazione permanente per arrivare alla manifestazione nazionale del 28 febbraio a Roma e allo sciopero dell’8 marzo.

Le proteste del 15 febbraio si sono svolte in occasione del trentesimo anniversario della legge 66 che, nel 1996, cancellò la norma in cui lo stupro era considerato reato “contro la morale” e non “contro la persona”. Anche all’epoca la norma fu approvata grazie a un accordo bipartisan tra le donne di schieramenti politici diversi, che superarono le reticenze dei loro compagni di partito.

“Questo disegno di legge rappresenta un arretramento culturale e un attacco ai diritti delle donne”, ha spiegato Cristina Carelli, presidente della D.iRe, la rete italiana di 88 organizzazioni che gestiscono 118 centri antiviolenza e più di sessanta case rifugio.

Il pericolo della vittimizzazione secondaria

“Introdurre la parola dissenso e togliere la parola consenso conduce a un sistema in cui peserà sulla vittima, quindi su chi subisce la violenza, l’onere di dimostrare la sua contrarietà; quindi dovrebbe lottare, gridare. Ma sappiamo che nella maggior parte dei casi la violenza sessuale determina nella vittima uno stato di freezing, di tanatosi, di immobilità. La persona si paralizza, si immobilizza proprio quando sta subendo la violenza”, spiega l’avvocata Carla Quinto, esperta di violenza di genere e legale del centro antiviolenza Be Free.

“Cambiando quella formulazione si inverte l’onere della prova facendolo ricadere sulla vittima del reato, sulla persona offesa”, continua l’avvocata. “Così si torna indietro al codice Rocco di epoca fascista, che partiva dal presupposto che chi subisce la violenza è tenuto a dimostrarla”. Secondo Quinto, se dovesse passare questa formulazione della riforma, molte donne non denunceranno le violenze per il timore di essere a loro volta criminalizzate e di non essere credute, come avviene in molti casi nelle aule di tribunale.

“Già oggi che abbiamo una buona normativa, ci scontriamo con la realtà. Nell’applicazione pratica della legge, all’interno delle aule dei tribunali le donne sono colpite da un deficit di credibilità che ha radici culturali, come documentato dalla commissione femminicidi del parlamento italiano”, spiega l’avvocata. Sono frequenti, sottolinea Quinto, i processi di vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano alle autorità una violenza sessuale: “Sono sottoposte a domande che riguardano le loro abitudini sessuali, sono esposte a un esame che scandaglia la loro vita e spesso si sentono sul banco degli imputati”.

Secondo l’avvocata, per cancellare il termine consenso dal ddl è stata usata una motivazione di propaganda, quella delle “presunte denunce false” che sarebbero presentate dalle donne per danneggiare gli uomini. “Quello delle false denunce è un pregiudizio di genere, nessuna donna si sottopone a un processo per stupro e violenza sessuale con tutto quello che comporta, se non ha un fondato motivo per farlo”, conclude Quinto.

Gli altri paesi europei

Nell’Unione europea, il parlamento e la commissione hanno più volte sollecitato gli stati ad adeguare le legislazioni interne al principio del consenso, superando il modello basato esclusivamente sulla costrizione. La proposta di direttiva dell’Unione europea sulla lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica del 2022 prevede l’obbligo per gli stati di punire penalmente ogni atto sessuale compiuto senza consenso.

Un riferimento significativo proviene dall’ordinamento spagnolo. La Ley orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, nota anche come legge del solo sí es sí, ha introdotto il consenso espresso come criterio dirimente per la qualificazione penale degli atti sessuali. Questa legge stabilisce che il consenso si ha solo quando è manifestato liberamente con azioni che, secondo le circostanze, esprimano in modo chiaro la volontà della persona.

In questo modo la Spagna ha introdotto un modello di tutela, coerente con i princìpi della Convenzione di Istanbul, che rafforza la protezione dell’autodeterminazione sessuale e previene fenomeni di vittimizzazione secondaria.

L’ordinamento francese ha stabilito lo stesso principio nel 2025. Una modifica del codice penale ha ampliato la definizione di reato sessuale, stabilendo che qualsiasi atto sessuale non consensuale costituisce violenza sessuale o stupro.

Il consenso deve essere “libero, informato, specifico, preliminare e revocabile” e non può essere dedotto semplicemente dal silenzio o dall’assenza di reazione della vittima. Inoltre non c’è consenso se l’atto avviene con violenza, coercizione, minaccia o sorpresa.

L’Italia non ha ancora recepito in maniera coerente il principio del consenso, come stabilito dalle norme internazionali in materia di contrasto alla violenza di genere. I dati statistici dimostrano l’urgenza di una riforma: secondo l’Istat, il 31,5 per cento delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della vita; il 21 per cento ha subito violenze sessuali e il 5,4 per cento forme gravi (stupro o tentato stupro). Nel 2023, le denunce per violenza sessuale sono state più di 6.200, e in molti casi le vittime erano giovani o minorenni.

“La legge del 1996 insieme alla giurisprudenza, cioè alle sentenze, negli anni ci aveva portato a una buona legge, che voleva adeguarsi ancora di più agli standard internazionali introducendo il principio del consenso. Ma ora con queste modifiche si rischia di fare un passo indietro e addirittura di peggiorare la legge attuale”, spiega Carla Quinto. E questo, sottolinea, sarebbe in contrasto con la giurisprudenza attuale e con le leggi nazionali e internazionali in materia. “È una beffa, si voleva migliorare la legge e ora si rischia di peggiorarla notevolmente”.

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