25 luglio 2014 10:59

*Una famiglia palestinese a Gaza, il 25 luglio 2014. (Marco Longari, Afp) *

**Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949

relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali**

  1. Sono vietati gli attacchi indiscriminati. Con l’espressione “attacchi indiscriminati” si intendono:

a) quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato;

b) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato;

c) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, come prescrive il presente Protocollo, e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.

  1. Saranno considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi:

a) gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città, un paese, un villaggio o in qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile;

b) gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

Stefania Mascetti lavora a Internazionale. Su Twitter: @smasc

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it