Il 5 febbraio il consiglio dei ministri ha approvato una nuova norma d’urgenza che prevede misure di ordine pubblico che erano state già annunciate nelle scorse settimane e che riguardano una serie di questioni eterogenee: la gestione delle manifestazioni, l’uso di coltelli, la violenza minorile e l’immigrazione. Le manifestazioni di Torino del 31 gennaio hanno accelerato l’approvazione della misura, che in parte era stata contestata dal Quirinale in alcuni punti ritenuti in contrasto con la costituzione.

Cosa prevede il decreto:

Coltelli e altri strumenti atti a offendere È ampliato il catalogo degli strumenti atti a offendere per i quali è vietato il porto senza giustificato motivo, includendo quelli con lama affilata o appuntita superiore a otto centimetri e inasprendo le sanzioni, che passano da natura contravvenzionale a delitto punito con la reclusione fino a tre anni. Si estende inoltre il divieto di porto alle armi per cui non è ammessa licenza, come coltelli a scatto, a farfalla, strumenti con lama superiore a cinque centimetri muniti di blocco o apribili con una sola mano, oggetti camuffati o occultati. È introdotto il divieto di vendita ai minori, anche tramite piattaforme elettroniche, di strumenti da punta e taglio (armi improprie) che possono occasionalmente servire all’offesa della persona. In caso di violazione del divieto, sono previste sanzioni pecuniarie aggravate in caso di reiterazione. Inoltre, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, da duecento a mille euro, a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore autore di reati legati al porto abusivo di armi o di strumenti atti ad offendere.

Perquisizione in loco e fermo preventivo Gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere all’immediata perquisizione sul posto per accertare il possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione. Inoltre, si prevede che, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine е sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un pericolo attuale per l’ordine е la sicurezza pubblica, gli ufficiali е gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto (il possesso di armi od oggetti atti ad offendere o di armi per cui non è ammessa licenza; l’utilizzo di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona; il lancio o l’utilizzo illegittimo di fuochi artificiali, petardi o strumenti per l’emissione di fumo o di gas contenenti principi attivi urticanti, o di oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere), о dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza sulle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia е comunque non oltre le dodici ore. Dell’ora in cui è stato compiuto l’accompagnamento e delle condizioni per le quali è avvenuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto.

Arresto in flagranza differita L’arresto in flagranza differita, che consente di procedere entro le 48 ore dal fatto sulla base di documentazione video-fotografica certa, viene esteso dal decreto-legge a nuove fattispecie per garantire una risposta penale efficace anche senza intervento immediato sul posto. La misura si applica al danneggiamento aggravato in occasione di manifestazioni pubbliche, alla fuga pericolosa di chi non si ferma all’alt delle forze di polizia e ai reati di lesioni, violenza o resistenza commessi ai danni di docenti, dirigenti scolastici e addetti alla rete ferroviaria nell’esercizio delle loro funzioni oltre che, come già avviene, ai danni delle forze dell’ordine o del personale sanitario.

Zone a vigilanza rafforzata Il prefetto può individuare zone urbane colpite da gravi e ripetuti episodi di criminalità. In queste aree è disposto l’allontanamento (daspo urbano) di soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per specifici delitti, se tengono condotte che minacciano la sicurezza o la fruizione degli spazi pubblici. Tali aree hanno una durata massima di sei mesi, rinnovabili fino a 18. Il daspo urbano viene esteso alle aree interne e pertinenze di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e mezzi di trasporto pubblico locale per chi assume comportamenti violenti, minacciosi o molesti. Il divieto di accesso alle aree sopra citate si applica anche ai minori (sopra i 14 anni) che siano stati denunciati o condannati negli ultimi cinque anni per reati commessi durante manifestazioni pubbliche o per reati inerenti all’ordine pubblico e alle armi.

Manifestazioni pubbliche Si inaspriscono le sanzioni per l’omesso preavviso delle manifestazioni al Questore e si introduce una specifica sanzione penale per l’utilizzo di caschi protettivi o altri mezzi che rendano difficoltoso il riconoscimento dei partecipanti durante le pubbliche riunioni. Per tali condotte è previsto l’arresto in flagranza, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la trasparenza durante le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Divieto giudiziario di partecipazione In caso di condanna per reati gravi (terrorismo, strage, omicidio, devastazione e saccheggio commessi durante assembramenti), il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni per un periodo da 1 a 3 anni (o pari alla pena se superiore a 3 anni). Può essere previsto l’obbligo di firma presso la polizia durante lo svolgimento di tali riunioni.

Registro degli indagati e cause di giustificazione Il decreto-legge introduce una rilevante novità nelle indagini che coinvolgono l’uso legittimo delle armi o altre cause di giustificazione (legittima difesa, adempimento di un dovere, stato di necessità). Qualora appaia evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una di queste cause, il pubblico ministero non iscrive il soggetto nel registro delle notizie di reato, ma effettua un’annotazione preliminare in un modello separato. Il soggetto gode comunque dei diritti e delle garanzie dell’indagato. Il p.m. ha 120 giorni per svolgere gli accertamenti necessari (più trenta giorni per l’eventuale richiesta di archiviazione) e l’iscrizione nel registro degli indagati scatta obbligatoriamente solo se si deve procedere a un incidente probatorio. Inoltre, è garantita la tutela legale per il personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l’anticipazione delle spese di difesa per i fatti compiuti in presenza di cause di giustificazione.

Procedibilità d’ufficio per il furto con destrezza È introdotta una nuova fattispecie di furto con destrezza che prevede la procedibilità d’ufficio e un inasprimento delle pene quando il reato ha per oggetto mezzi di pagamento (anche elettronici); documenti di identità; strumenti informatici, telematici o telefoni cellulari; denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità.