25 gennaio 2016 10:45

Che cos’è?
Il disegno di legge (ddl) Cirinnà è una proposta che per la prima volta in Italia riconosce diritti e doveri delle coppie omosessuali che vogliono unirsi civilmente e delle coppie eterosessuali e omosessuali che non vogliono sposarsi, ma solo registrare la loro convivenza. La prima firmataria è la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, da cui il ddl prende il nome.

A che punto è?
Dopo un lungo dibattito in commissione, il testo arriva in aula al senato il 28 gennaio, accompagnato da seimila emendamenti. Il Partito democratico, che ha proposto la legge, è diviso così come altri gruppi parlamentari. Matteo Renzi, premier e segretario del Pd, ha lasciato libertà di coscienza ai senatori: ognuno potrà scegliere come votare a ogni articolo ed emendamento. Il voto sarà segreto.

Com’è fatto?
Il disegno di legge è diviso in due capi e 23 articoli. Il primo capo inserisce nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso come “specifica formazione sociale”, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della costituzione. Il secondo capo disciplina la convivenza di fatto, tra una donna e un uomo e tra due persone dello stesso sesso.

Seimila emendamenti sulle unioni civili

Cosa sono le unioni civili?
La legge inserisce nel diritto di famiglia un nuovo istituto specifico per le coppie omosessuali, chiamandolo unione civile, diverso dal matrimonio regolato dall’articolo 29 della costituzione, ma che si può equiparare al matrimonio per diritti e doveri previsti. Per stipulare un’unione civile, le due persone devono essere maggiorenni e recarsi con due testimoni da un ufficiale di stato civile. L’ufficiale provvede alla registrazione. Non possono contrarre l’unione civile persone già sposate o che hanno già contratto un’unione civile; persone a cui è stata riconosciuta un’infermità mentale o persone che tra loro sono parenti.

Cosa succede con l’unione civile?
Le due persone che hanno contratto l’unione civile devono indicare che regime patrimoniale vogliono (comunione legale o separazione dei beni), un indirizzo di residenza comune e possono assumere un cognome comune che può anche sostituire o affiancare quello da celibe o nubile.

Quali sono i diritti e i doveri conseguenti all’unione civile?
Come nel matrimonio, “le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni”. Per sciogliere l’unione civile si deve ricorrere al divorzio.

Emendamenti sul matrimonio
Alcuni senatori cattolici, anche del Partito democratico, temono che le unioni civili siano troppo simili al matrimonio. Tra i seimila emendamenti presentati al testo che arriva in aula al senato il 28 gennaio, molti insistono su una chiara differenziazione tra i due istituti. Per esempio alcune proposte di modifica vogliono escludere la possibilità della comunione dei beni o di assumere un cognome comune.

Quali sono i diritti e i doveri verso i figli?
Nell’articolo 5 del disegno di legge è prevista la possibilità di adottare il figlio o la figlia del proprio coniuge. È la cosiddetta stepchild adoption, letteralmente “adozione del figliastro”. Il disegno di legge non dà accesso all’adozione di bambini che non sono figli di uno dei due coniugi, né alla gestazione per altri. Questo punto è quello più controverso dell’intero ddl.

Emendamenti sull’adozione
Alcuni emendamenti vogliono stralciare questo articolo, sostituendolo con l’affido rinforzato, cioè un affido che duri fino al compimento della maggiore età del ragazzo o della ragazza, senza però dover essere rinnovato ogni due anni come succede per l’affido normale. Ovviamente questa soluzione dà meno diritti e protezione al figlio nel caso, per esempio, di morte del genitore biologico.

Altri considerano che consentire la stepchild adoption aprirebbe la strada alla gestazione per altri, che in Italia è illegale. C’è chi vuole aggiungere al ddl Cirinnà specifiche conseguenze penali anche per chi ricorre a questa procedura all’estero.

Gli emendamenti di mediazione presentati dal capogruppo della commissione giustizia Giuseppe Lumia (Pd) confermano la stepchild adoption, ma la vincolano al percorso previsto dalla legislazione sulle adozioni in generale, esplicitando l’esclusione di qualsiasi forma di automatismo. I senatori del Movimento 5 stelle hanno dichiarato che se dal ddl sarà stralciata la stepchild adoption ritireranno il loro appoggio al progetto di legge in aula.

Una convivenza difficile

Che cos’è la convivenza di fatto?
Nel secondo capo della legge si parla invece del riconoscimento della convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.

La convivenza di fatto è riconosciuta alla coppie di maggiorenni che vivono insieme e che non hanno contratto matrimonio o unione civile. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di malattia, di carcere o di morte di uno dei due.

Ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante in caso di malattia o di morte. Se muore quello dei due che ha la proprietà della casa, il partner ha il diritto di restarci per altri due anni o per il periodo della convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni. Se nella casa di convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei due chi sopravvive alla morte dell’altro può rimanere nella casa comune per almeno tre anni. Il convivente superstite ha il diritto di succedere all’altro nel contratto d’affitto, se la casa non era di proprietà. I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro.

Il contratto di convivenza può essere sciolto per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona e morte di uno dei contraenti. In caso di scioglimento del contratto il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi il diritto agli alimenti in misura proporzionale alla durata della convivenza.

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