La nuova legge sulla responsabilità civile dei giudici ha provocato l’intervento del Consiglio superiore della magistratura - che si è impegnato a monitorare gli effetti della riforma - e dell’Associazione nazionale magistrati. Secondo il suo presidente Rodolfo Sabelli, la legge va “contro le garanzie dei cittadini”, perché la parte più forte potrà alterare l’equilibrio di un processo.
Il 24 febbraio il disegno di legge è stato approvato alla camera con 265 sì, 51 no e 63 astenuti. Si sono astenuti Lega nord, Forza Italia, Sinistra ecologia libertà, Fratelli d’Italia e Alternativa libera. Il Movimento 5 stelle ha votato contro.
La nuova legge riforma la legge Vassalli del 1988, approvata dopo i risultati del referendum dell’8 novembre 1987. La legge, tuttavia, depotenziava molto la richiesta dei promotori, stabilendo che il cittadino non potesse denunciare direttamente il giudice ma solo lo stato.
La nuova legge mantiene la responsabilità indiretta: il cittadino cita lo stato che può rivalersi nei confronti del giudice. Ma, rispetto alla Vassalli, viene ampliata la possibilità per il cittadino di fare ricorso: è innalzata la soglia economica di rivalsa del danno, che può arrivare fino alla metà dello stipendio del magistrato; viene eliminato il filtro di ammissibilità dei ricorsi; la responsabilità scatta anche in caso di negligenza grave e travisamento del fatto e delle prove.
- Responsabilità indiretta Resta inalterato il principio per cui il cittadino che ha patito un danno ingiusto potrà esercitare l’azione risarcitoria solo nei confronti dello stato, che in seconda battuta potrà rifarsi sul giudice.
- Obbligo di rivalsa L’azione di rivalsa dello stato diventa obbligatoria. Il risarcimento al magistrato dovrà essere chiesto entro due anni dalla sentenza di condanna nel caso di diniego di giustizia o quando la violazione è stata determinata da dolo o negligenza inescusabile. Per quanto riguarda l’entità della rivalsa, cresce la soglia attualmente fissata a un terzo: il magistrato risponderà fino alla metà dello stipendio netto annuo. Se c’è dolo, l’azione risarcitoria è invece totale.
- Soppressione del filtro di ammissibilità Non ci saranno più controlli preliminari nei riguardi dell’ammissibilità della domanda di risarcimento contro lo stato da parte dei cittadini. È, infatti, cancellata l’attività di verifica dei presupposti e di valutazione della fondatezza delle domande, finora svolta dal tribunale distrettuale.
- Ridefiniti i confini della colpa grave Oltre che per l’affermazione di un fatto inesistente o la negazione di un fatto esistente, scatterà la colpa grave in caso di violazione manifesta della legge e del diritto comunitario e in caso di travisamento del fatto o delle prove. Colpa grave sarà anche l’emissione di un provvedimento cautelare al di fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.
- Travisamento fatto o prove Il travisamento rilevante ai fini della responsabilità civile del magistrato è unicamente quello macroscopico ed evidente, tale da non richiedere alcun approfondimento di carattere interpretativo o valutativo.
- Clausola salvaguardia Il magistrato, come per la legge Vassalli, non è chiamato a rispondere dell’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove, ma si escludono espressamente da tale ambito di irresponsabilità i casi di dolo, di colpa grave e violazione manifesta della legge e del diritto comunitario.
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